Statuto dell’Associazione Mantova Bed and Breakfast.
Art. 1 – COSTITUZIONEÈ costituita in Mantova, l'Associazione: Mantova Bed and Breakfast, denominata anche , in breve, ”MB&B”. L’Associazione ha sede legale in Mantova, Via Mazzini n.22. L'MB&B è una libera associazione senza fini di lucro, apartitica, apolitica, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali. Tutti gli utili e gli avanzi di gestione saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità istituzionali e per lo svolgimento delle attività connesse e collaterali. L'associazione si dichiara costituita nel pieno rispetto della Costituzione italiana, delle norme di legge vigenti, dell'atto costitutivo e del presente Statuto. L'Associazione adotta il segno distintivo sotto rappresentato, formato dall’unione grafica delle iniziali delle parole “Mantova Bed & Breakfast”, nei colori preferibilmente del verde nelle varie sfumature e comunque in tutti i colori, se necessario, per soddisfare esigenze cromatiche grafiche. L'associazione si ispira ai principi e alle norme contenute nella L.R. 28 aprile 1997 n.12, art. 16 bis.
Art. 2 - SCOPI
7. fornire materiale informativo e divulgativo.
ART. 3 - ASSOCIATIPossono aderire all’Associazione: 1. Tutti i soggetti residenti nel territorio della provincia di Mantova, titolari di un’attività di Bed and Breakfast o affittacamere o strutture extra alberghiere, così come definita dalla L.R. 28 aprile 1997 n.12.
Gli associati sono classificati in:
L'ammissione dell'associato ordinario, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, è subordinata al rispetto di:
Ordinari: sono associati ordinari coloro che sono stati ammessi a far parte dell'Associazione, che corrispondano annualmente la quota sociale e che partecipino alla vita associativa. Essi costituiscono l'Assemblea degli Associati che elegge gli organismi sociali. Sostenitori: sono associati sostenitori coloro che contribuiscono al sostegno economico dell'Associazione e dei suoi programmi, versando una quota annuale, senza partecipare direttamente all'attività dell'MB&B e dei suoi organismi direttivi. Possono essere invitati alle Assemblee dell'MB&B, partecipando senza il diritto di voto. Aderenti: sono associati aderenti i rappresentanti di Enti, Associazioni pubbliche e private in Italia o all'estero che, con apposito atto formale, aderiscono all'Associazione Mantova Bed and Breakfast, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto vigente. Ad essi non spetta il diritto di voto. Benemeriti: sono associati benemeriti coloro che per l’attività svolta, per la dedizione offerta e per il prestigio che hanno dato all’Associazione, abbiano conseguito particolare merito. Ad essi non spetta il diritto di voto. Gli associati aderenti e benemeriti possono partecipare ai lavori dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto. Questi associati sono esenti da ogni onere obbligatorio d'iscrizione ordinario e\o straordinario, a favore dell'Associazione. Gli associati ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni. Il voto per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolato o limitato ed è informato ai criteri di massima libertà di partecipazione, all'elettorato attivo e passivo. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, nonché diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconto e registri dell'associazione. L'associato che svolgesse un’attività volontaria, non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La qualità di socio si perde per:
Art. 4 – ORGANI SOCIALI
Art. 5 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATIL'Assemblea è composta da tutti gli associati ordinari ed è l'organo sovrano dell' Associazione stessa.
E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, ovvero in altra più opportuna scelta dal Consiglio Direttivo nell'ambito della provincia di Mantova, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del bilancio annuale.
La convocazione avviene con lettera, telefax o posta elettronica almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, ora, luogo, ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione, che potrà avvenire anche il giorno stesso, a distanza di almeno un'ora dalla prima. Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIl Consiglio d’Amministrazione d’ora in poi chiamato Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato dal Presidente e da quattro membri.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili.
Nomina al suo interno fino a due Vicepresidenti.
Delibera a maggioranza computando anche il voto del Presidente. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione (il Presidente o un Vicepresidente).
Il Consiglio ha la facoltà di procedere alla propria integrazione, in caso di dimissioni, di decadenza, di decesso.
La prima Assemblea annuale dei soci ratifica le decisioni che il Consiglio Direttivo abbia assunto per necessità od urgenza.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese per l'attività sostenuta a favore dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo :
- elabora il bilancio da sottoporre all'Assemblea annuale; Art. 7 – PRESIDENTEIl Presidente è eletto dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha le seguenti funzioni : - ha la rappresentanza legale dell'Associazione; - presiede il Consiglio Direttivo; - In caso di suo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente designato, tenendo conto eventualmente della maggiore anzianità associativa. Art. 8 – VICEPRESIDENTI – SEGRETARIO - TESORIEREIl Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea e possono coincidere nella stessa persona.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, anche temporaneo. Art. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRIIl Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui almeno uno associato, nominati dall'Assemblea, i quali potranno nominare tra loro un presidente. Dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili.
Entro giorni trenta dal ricevimento di richieste scritte, il collegio decide irritualmente, senza obbligo di formalità anche fiscali, ogni controversia tra gli associati, tra loro e l'associazione, compresa quella di responsabilità contro gli amministratori o gli altri organi associativi. Ogni questione loro posta dovrà, quindi, essere risolta soltanto dal collegio, salvo limiti e divieti di legge. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Art. 10 – REVISORI DEI CONTIIl collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, associati o non, nominati dall'Assemblea ed elegge il Presidente tra i suoi membri . Dura in carica tre anni ed i singoli membri sono rieleggibili . Sono compiti del collegio : - partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri e suggerimenti, comunque non vincolanti; - vigilare sulla gestione economica e finanziaria della associazione, informando tempestivamente il Consiglio e riferendo all'assemblea degli associati in caso di gravi irregolarità, alla prima successiva seduta; - redigere la propria relazione sul rendiconto della gestione annuale, da presentare all'assemblea degli associati. Art. 11 - PATRIMONIO SOCIALEIl patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative, da eventuali contribuzioni straordinarie, da beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo per atto tra vivi o mortis causa, nonché lasciti, donazioni, elargizioni di qualsiasi natura da parte di associati, simpatizzanti (persone fisiche o giuridiche), Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti privati e pubblici; da fondi di riserva e da accantonamenti finché non erogati; dalla testata di ogni pubblicazione anche non periodica, realizzata dall'Associazione, anche se non divulgata, purché regolarmente approvata ed ammessa dalla competente autorità; dalle entrate di manifestazioni. All'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altri soggetti che perseguano scopi similari. I versamenti di qualunque entità o natura sono a fondo perduto e, pertanto, non sono né rivalutabili né ripetibili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associazione stessa. Art. 12 – ESERCIZI SOCIALIL’esercizio sociale annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARII provvedimenti disciplinari applicabili dal Consiglio sono :
- la censura scritta;
- la sospensione.
Lo stesso Consiglio può proporre all'Assemblea l'esclusione di uno o più associati, per condotta od azioni ritenute incompatibili con lo spirito e gli scopi dell'Associazione. Art. 14 – SCIOGLIMENTOLa deliberazione dell'Assemblea di scioglimento dell'Associazione, di devoluzione del patrimonio netto e di contestuale nomina di tre liquidatori associati, anche se non amministratori, può essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Inoltre l’Associazione si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre. La devoluzione del patrimonio netto sarà effettuata a favore di un'organizzazione con scopi similari, operante nel medesimo settore e previo parere dell'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALIPer quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano e delle leggi speciali in materia. |
